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Telecomunicazioni, in vigore il Decreto sui servizi a sovrapprezzo

Data: 26/04/2006 - Ora: 10:50
Categoria: Internet

Mdc critica il provvedimento nei punti salienti

"Più che eliminare le truffe, il provvedimento garantisce quelle limitate negli importi. Si è persa l’occasione di stabilire l’elementare principio secondo cui tutti i servizi a sovrapprezzo (quelli offerti da maghi, astrologi, consulenti, ecc.) devono essere disabilitati in partenza e resi utilizzabili solo dagli utenti che ne facciano espressa richiesta". È questo quello che accadrà con l’entrata in vigore del decreto ministeriale firmato dal Ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi che disciplina i servizi a sovrapprezzo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 aprile 2006). Ecco i punti critici del regolamento secondo MDC: 1) Il provvedimento ministeriale stabilisce che la prestazione, e quindi il pagamento, non possa essere fornito senza il consenso espresso dell’utente. Dopo aver definito in modo ambiguo quanto generico "consenso espresso" de cliente, il Ministero parla (un paio di articoli più in là) di "consenso esplicito" e non chiarisce i modi attraverso cui gli operatori dovranno accertare e dimostrare il consenso dell’acquirente. 2) La necessità di chiarezza e di trasparenza contrattuale prevista dal regolamento viene subito smentita quando si stabilisce che, per servizi che comportino una spesa inferiore a 1 € e per giochi a premio, televoti e sondaggi il cui costo sia di € 0,080 iva inclusa, l’avviso di presentazione con il dettaglio del fornitore e del servizio non è obbligatorio. 3) Nella parte relativa ai servizi destinati ai minori, il Ministero delle Comunicazioni con questo decreto "regala" ai minori italiani la capacità di agire e di concludere contratti per forniture di servizi telefonici, anche se solo sino a € 2,75, iva inclusa. Resta un mistero come possa un minore comprendere le norme di un contratto a distanza mediante cellulare e conoscere i propri diritti tra cui il recesso. 4) Dopo aver ribadito la necessità di avviare la tassazione solo dopo il "consenso", il provvedimento stabilisce che "ove tecnicamente possibile l’addebito è subordinato all’effettiva erogazione del servizio". Si può quindi desumere che per il Ministero l’addebito potrà anche essere effettuato in assenza di fornitura di quanto richiesto. 5) I nuovi utenti all’atto della stipula del contratto telefonico (i vecchi con un modulo appositamente fornito dalla compagnia) non potranno chiedere la disabilitazione delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo, bensì soltanto determinare un limite di spesa mensile per queste chiamate, che sarà di 50 o 100 euro. Addirittura, la mancata comunicazione dell’utente che non spedirà il modulo (anche se potrebbe non essergli stato mai inviato) determinerà l’assenza di un tetto massimo di spesa per questi servizi. In questo modo il provvedimento garantisce la liceità dei servizi a sovrapprezzo, indipendentemente da una legittima richiesta dell’utente.

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