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Data: 25/08/1998 - Ora: 11:03
Categoria:
Economia
La legge di riferimento è la n. 662 del 23 dicembre 1996, mentre la parte attuativa
è contenuta nella deliberazione del Cipe del 21 marzo 1997. L'ambito territoriale
d'applicazione dei contratti e' ristretto, in quanto riguarda solo aree industriali interessate da
gravi crisi occupazionali e che devono ricadere in tre ambiti precisi: aree di sviluppo
industriale e nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 (regioni in
ritardo di sviluppo) dei Fondi strutturali comunitari; aree industriali di cui all'art. 32 della legge
14 maggio 1981 n. 219 (si tratta dei consorzi di sviluppo industriale di Avellino, Potenza e
Salerno); aree di crisi dichiarate tali con decreto del Presidente del Consiglio e situate nei
territori di cui agli obiettivi 1 (regioni in ritardo di sviluppo), 2 (aree colpite da declino
industriale) e 5b (zone rurali svantaggiate) dei Fondi strutturali comunitari, oppure nelle zone
del Centro-Nord che presentano un rilevante squilibrio fra domanda ed offerta di lavoro.
L'iniziativa del contratto d'area e' assunta d'intesa comune dalle rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro, e comunicata alle regioni interessate. Il contratto e' poi
sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, dagli enti
locali territorialmente competenti, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai
soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti, dai soggetti intermediari
che abbiano i requisiti per attivare le sovvenzioni globali da parte dell'Ue. La sottoscrizione
vincola i singoli soggetti al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di
rispettiva competenza. Fra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo e' individuato il
''responsabile unico'' del contratto d'area, con compiti di coordinamento, che deve fra l'altro
predisporre una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto da presentare al
Ministero del Bilancio. Il contratto deve altresi' contenere: un'intesa fra le parti sociali per
definire le flessibilita' di lavoro; un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti,
che definisca gli adempimenti di rispettiva competenza; un eventuale protocollo di legalita',
firmato con la Prefettura locale, per garantire la sicurezza. Tre sono i requisiti necessari per
l'attivazione del contratto d'area: 1) disponibilita' di aree attrezzate per insediamenti
produttivi; 2) progetti d'investimento per una pluralita' di nuove iniziative imprenditoriali che
accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera regione; 3)
presenza di un soggetto intermediario (la cosiddetta societa' di promozione) che abbia i
requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'Unione europea. Sara' poi il Ministero del
Bilancio - una volta accertata la sussistenza dei suddetti requisiti e delle risorse occorrenti a
valere sulle specifiche somme destinate dal Cipe ai contratti d'area - ad approvare il contratto
entro 60 giorni dalla ricognizione. Il contratto potra' comunque essere integrato da successivi
protocolli aggiuntivi, in relazione ad ulteriori iniziative d'investimento e ad ulteriori
finanziamenti. Per quanto riguarda le procedure finanziarie, spetta al Cipe determinare le
quote da riservare ai contratti d'area (cosi' come ai patti territoriali) localizzati nelle aree
depresse, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo di tali aree. Sul
fronte dell'erogazione dei finanziamenti, il ''responsabile unico'' trasmettera' alla Cassa
depositi e prestiti l'elenco degli interventi previsti. Entro 30 giorni la stessa Cassa procedera'
all'erogazione degli importi.
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