Una serie di accorgimenti tra cui l’eliminazione dell’apertura anticipata della stagione venatoria ...
In vista dell’imminente approvazione del Calendario Venatorio 2005/2006, il mondo ambientalista pugliese chiede in maniera incondizionata, a salvaguardia della fauna selvatica, l’approvazione dei seguenti emendamenti:
- L’adozione del parere obbligatorio che l'INFS - Istituto Nazionale Fauna Selvatica – ha già rilasciato sulla bozza del calendario venatorio 2005-2006 ricordando che l'INFS opera quale "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province" giusta art.7 comma 1 della L. n.157/92.
- L’eliminazione dell’apertura anticipata della stagione venatoria che, anche se riservata solo ai residenti e limitatamente ad alcune specie, incide negativamente sugli ecosistemi data la fase di migrazione post riproduttiva di molte specie.
- Che le giornate di caccia siano fisse e non a scelta del cacciatore, al fine sia di facilitare il controllo dello svolgimento dell'attività venatoria che di alleggerire la pesantissima "pressione venatoria" sull’ambiente;
- La definizione certa degli orari di caccia. Si ricorda innanzi tutto che l'aver permesso di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il tramonto anche agli acquatici, da appostamento, in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente, è stato oggetto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione (Ricorso n.78 del 30.10.2003 contro la Regione Puglia). E’ necessario quindi fissare in maniera tassativa e non aleatoria gli orari di inizio e fine attività venatoria.
- Non consentire l’inizio dell’attività cinofila addestramento cani al 1 luglio, periodo questo, di riproduzione di varie specie di fauna presente sul territorio. Meglio sarebbe posticiparla di un mese. Sull’attività cinofila in Puglia, l’INFS si è più volte espressa pesantemente descrivendo in maniera dettagliata le innumerevoli irregolarità;
- Alcune aree nelle quali è consentito esercitare l'attività venatoria rientrano in proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e quindi per tutti gli interventi di tipo faunistico-venatorio nei Siti Natura 2000 è da richiamarsi espressamente l'art.5 del DPR n.357/1997 (Regolamento di recepimento della Direttiva 92/43/CEE) modificato ed integrato dall'art.6 del DPR n.120/2003 (procedura di Valutazione d'Incidenza). La mancata applicazione della Valutazione d'Incidenza andrebbe a configurare atti illegittimi.
CERTI COME SIAMO CHE IL NOSTRO PRESIDENTE SARÀ:
"ESTREMISTA" nell’amore per la fauna pugliese
"PERICOLOSO" perché non amico-compare di bracconieri e fabbricanti di armi
"SOVVERSIVO" perché mette al primo posto chi vuole difendere la natura e non chi la distrugge
"DIVERSO" da chi ha svenduto sino ad oggi la natura di Puglia