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Data: 09/07/2008 - Ora: 09:04
Categoria:
Politica
L'ubicazione del rigassificatore ricade proprio nelle Zone 1, quelle di sicuro impatto e danno.
Questa decisione sorprende innanzitutto per le motivazioni addotte dal CTR in risposta ai quesiti presentati dalla Provincia di Brindisi. L'atteggiamento del CTR pare essere improntato ad un approccio burocratico e di difesa pregiudiziale del parere espresso nel 2002, avendo questo addotto una serie di motivazioni che riteniamo deboli ed avare di un approccio più ampio alla problematica.
Appare difatti incredibile assumere che "la cosiddetta area industriale di Brindisi non può essere definita un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti vista l'assenza dell'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri da parte del Ministero dell'Ambiente". Il CTR di fatto decide di ignorare la tipicità dell'area industriale brindisina la cui presenza di impianti ad alto rischio di incidente rilevante è a tutti nota così come sembra non voler entrare nel merito di altri rapporti e provvedimenti normativi quali il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi del 1998 che in più punti ha evidenziato la necessità di delocalizzare impianti a rischio già esistenti, e quindi di non localizzarne dei nuovi.
Pare altresì singolare l'aver definito impossibile, anche se non si capisce sulla base di cosa, il realizzarsi di un effetto domino sugli stabilimenti nel caso di un incidente rilevante, anzi esprimendo la certezza che qualsiasi tipo di incidente in uno dei grandi impianti circoscriverebbe i suoi effetti nel perimetro del singolo impianto.
Ancor più sconvolgente ci risulta essere l'aver ignorato quanto previsto dal Piano di Emergenza Esterna, approvato dal Prefetto di Brindisi nel 2006, nel quale sono stati analizzati in maniera approfondita gli incidenti che possono interessare le aree esterne agli stabilimenti e sono state delimitate le zone che potrebbero essere interessate dall'evento incidentale presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. L'ubicazione del rigassificatore ricade proprio nelle Zone 1, quelle di sicuro impatto e danno.
Questi e altri motivi sono contenuti nel documento predisposto dal CTR che riteniamo abbia la dignità di essere un documento pubblico.
Sicuramente questa decisione presa in Puglia, da soggetti conoscitori delle realtà territoriali, non ci è di conforto ma non ci sconforterà a tal punto da non intraprendere tutte le conseguenti iniziative dinanzi ai soggetti competenti per continuare ad esercitare con fermezza la responsabilità di dover tutelare la sicurezza dei cittadini.
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