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Puglia, cofinanziamento per attività in favore delle famiglie

Data: 08/01/2003 - Ora: 10:56
Categoria: Cultura

Sono stati approvati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative sperimentali, riguardanti la realizzazione di progetti di informazione e di servizi attivati sul territorio in favore delle famiglie. L'atto di giunta è il 2002 del 10 dicembre 2002, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.160 del 19 dicembre 2002.
Le richieste di cofinanziamento delle iniziative sperimentali, devono essere presentate dagli enti locali entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata ai seguenti recapiti: - Per i Comuni della provincia di Bari e di Foggia: Alla Regione Puglia – Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali – Gruppo provinciale di Foggia – Via Isonzo n.7 – 71100 – Foggia.
- Per i Comuni della provincia di Brindisi: Alla Regione Puglia – Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali – Gruppo provinciale di Brindisi – Piazza Cairoli n.18 – 72100 – Brindisi.
- Per i Comuni della provincia di Lecce: Alla Regione Puglia – Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali – Gruppo provinciale di Lecce – Viale Aldo Moro – 73100 – Lecce.
- Per i Comuni della provincia di Taranto: Alla Regione Puglia – Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali – Gruppo provinciale di Taranto – Corso Umberto n.55 – 74100 – Taranto.

Le richieste devono essere conformi ai criteri definiti nell’accordo Ministro per la Solidarietà Sociale - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n.114.
In particolare, devono contenere i seguenti riferimenti: a) approvazione delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000 con formale provvedimento del competente organo deliberativo proponente, della descrizione delle attività, dell’indicazione del soggetto gestore, delle professionalità attivate e della durata del progetto; b) gestione delle iniziative da gestire direttamente o mediante convenzione con organismi pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e consulenza in materia di legislazione sociale e di tematiche familiari femminili, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni per le famiglie, i servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanità, occupazione, trattamenti pensionistici.
I progetti finanziati devono essere attivati entro e non oltre 120 giorni dalla data di riscossione del finanziamento regionale.
Gli enti comunicheranno al Settore Servizi Sociali della Regione la data di effettivo avvio delle attività, la relazione intermedia dello stato di attuazione del progetto e una relazione finale entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.
Il Settore Servizi Sociali della Regione potrà disporre la verifica delle attività finanziate.
In caso di utilizzo difforme e/o di rinuncia esplicita al finanziamento, le quote sono restituite alla Regione.
Il rendiconto dovrà essere presentato, nei termini di cui all’art.111 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28, all’ufficio dell’Assessorato Regionale della Ragioneria territorialmente competente.

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