E' stato deliberato il calendario venatorio, si comincia il 1^ settembre
Periodi, giorni e modi di caccia consentiti:
Lunedi 1^ settembre 2003 è primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione dei giorni di martedi e venerdi giornate di silenzio venatorio, sino al 14 dicembre 2003.
Dal 15 dicembre 2003 al 31 gennaio è consentito esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, con esclusione tassativa delle altre giornate della settimana.
Nel periodo 15 novembre 2003 -31 gennaio 2004 è vietato cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di n.2 cacciatori.
Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.
Per il "prelievo in deroga" la Regione Puglia con apposito atto indicherà le specie oggetto di prelievo e relativo piano di abbattimento.
ART. 3
Specie di selvaggina cacciabile
Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dal 1^ settembre al 20 settembre
Quaglia, Tortora,Marzaiola, Combattente,Gazza, Colombaccio, Fagiano, Starna e Pernice rossa limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua,.i laghi, gli stagni, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi; da appostamento temporaneo o fisso, quest'ultimo ove autorizzato per le specie acquatiche, mentre,prevalentemente, con il cane da ferma per le quaglie. La caccia alla tortora è consentita anche negli oliveti da fermo;
b) specie cacciabili dal 21 Settembre al 30 Ottobre:
Tortora, Marzaiola, Combattente;
c) specie cacciabili dal 21 settembre al 11 dicembre:
Quaglia, Starna e Pernice rossa;
d) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 dicembre:
Merlo, Allodola, Coniglio selvatico e Lepre Comune;
e) specie cacciabile dal 21 settembre al 11 gennaio:
Gazza, Fagiano e Colombaccio;
f) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: Cervo, Daino, Muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
g) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre: cinghiale;
h) specie cacciabili dal 21 settembre al 31 gennaio:
Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua. Porciglione, Moretta, Frullino, Cornacchia grigia, Ghiandaia Volpe e Canapiglia, Pavoncella, Alzavola, Codone, Mestolone, Fischione, Moriglione, Beccaccia, Beccaccino, Tordo Bottaccio,Tordo Sassello e Cesena.
Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice.
Art. 4
Orario di caccia
La caccia é consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto (art.33 -comma 7- L.R. 27/98). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.
Art. 5
Mezzi di caccia
I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall art.32 della L.R.n.27/98.