L’obiettivo generale è quello di favorire: a)la riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago
Con la Legge Regionale "Norme per le politiche di genere e la conciliazione vita-lavoro in Puglia" si intende dotare il territorio pugliese di una normativa organica sulle politiche di genere che contenga la specificazione dell'obiettivo più generale contenuto nello Statuto che prevede che la Regione garantisca "n ogni campo dell'attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana" ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea. In particolare, tale legge interviene in attuazione delle disposizioni dell'art. 22 della legge 8 marzo 2000 n. 53 che impone alle regioni l'obbligo di definire con proprie leggi "norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale". A questo scopo, la legge definisce i compiti della Regione, delle province, dei Comuni e delle altre amministrazioni per la progettazione e l'attuazione dei Piani degli Orari e stabilisce: i criteri generali per la predisposizione dei piani di coordinamento e di amministrazione degli orari nelle città; i criteri generali per l'adozione dei piani; i criteri prioritari per l'eventuale concessione di contributi economici per i Comuni che adottano tali piani territoriali degli orari. Sempre in attuazione della legge 8 marzo n. 53, si istituisce un meccanismo di integrazione tra risorse nazionali destinate alle politiche di inclusione sociale, fondi strutturali e risorse delle autonomie locali che potranno essere utilizzate per sostenere nell'ambito del percorso per la stesura ed approvazione del Piano Sociale di Zona, la stipula di accordi territoriali, denominati Patti Sociali di Genere, tra Province, Comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, Aziende Sanitarie Locali e Consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità e per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.
L'obiettivo generale è quello di favorire: a)la riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale; b)l'armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città; c)la riscoperta del valore del tempo e del suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e impegno civile; d)l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali tra i due sessi una diversa organizzazione del lavoro. Il presupposto indispensabile affinché la legge regionale produca i risultati attesi in termini di efficienza e di efficacia degli interventi previsti, ovvero promuova un vero miglioramento della qualità della vita degli uomini e donne di Puglia, è la costruzione di un quadro di regole condivise attraverso gli strumenti della partecipazione e della leale cooperazione tra le Istituzione preposte all'attuazione della legge stessa. 2. Il percorso per l'attivazione di politiche di conciliazione vita-lavoro e l'integrazione di genere nella governance locale Il processo di elaborazione della legge regionale ha visto la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati dalle tematiche della legge che sono stati invitati a fornire il proprio apporto nell'ambito dei Forum territoriali di concertazione. La costruzione partecipata ha rappresentato un elemento di garanzia affinché all'interno del testo di legge fossero contemplate le istanze dei molteplici soggetti interessati dall'attuazione della legge, con particolare riguardo al sistema delle autonomie locali che riveste un ruolo da protagonista per assicurare che le disposizioni normative producano gli effetti attesi.
La natura stessa della legge regionale, per la varietà dei soggetti coinvolti, per il carattere sperimentale e innovativo che gli interventi previsti hanno nella nostra regione, richiede che il percorso di attuazione si mantenga aperto ai contributi e sensibile alle esperienze che matureranno nella realizzazione degli interventi. In questo quadro, l'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia e l'ANCI Puglia si propongono di costruire un percorso di attuazione delle disposizioni di legge in cui alla fase preliminare di predisposizione di linee guida e definizione degli strumenti di indirizzo attuativi per la progettazione degli interventi, seguano fasi altrettanto strategiche quali quelle del monitoraggio e valutazione dell'impatto che l'attuazione della legge produce sull'intero territorio regionale e sulle singole amministrazioni locali. La Regione Puglia e l'ANCI Puglia concordano, a tale fine, di formalizzare con il presente protocollo di intesa l'impegno alla partecipazione attiva al percorso di lavoro per la costruzione del sistema di regole per la definizione dei piani di armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città che si articola nelle seguenti fasi: a)elaborazione di un programma di lavoro condiviso, rivolto a svolgere azioni mirate di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione della legge; b)istituzione di un tavolo di lavoro, quale articolazione del Tavolo di Concertazione di cui al punto a. del paragrafo 3 del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Associazioni degli Enti Locali sottoscritto in data 8 febbraio 2006, cui siano assegnati i seguenti compiti: elaborazione di linee guida per la predisposizione dei Piani degli orari funzionali alla redazione del Regolamento Regionale di attuazione della legge, analisi degli atti amministrativi connessi alla realizzazione dei piani degli orari adottati a livello comunale e a livello di Ambito territoriale (così come definito dall'art. 5 della Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19), per valutarne gli effetti diretti e indiretti sulle politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi delle città; promozione di azioni di monitoraggio e di ascolto mirate a conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione delle norme regionali, al fine di valutare le eventuali richieste di modifica ovvero al fine di proporre modifiche alle norme, nell'indirizzo di favorirne una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale; interventi di sensibilizzazione e animazione territoriale per promuovere azioni di governance locale che integrino la prospettiva di genere nella programmazione e attuazione degli interventi di sviluppo, in analogia rispetto agli interventi previsti sul livello regionale, quali: la creazione di presidi di politiche di genere nel governo locale, l'istituzione del bilancio di genere, l'attivazione di piani triennali per le pari opportunità nelle amministrazioni comunali e provinciali, interventi sulla comunicazione istituzionale promossa dalle amministrazioni locali. 3.
Procedure Il percorso di lavoro di cui al paragrafo che precede prende il via con la pubblicazione della legge regionale "Norme per le politiche di genere e la conciliazione vita-lavoro in Puglia", con la costituzione del tavolo di lavoro di cui alla lettera b). Il tavolo di lavoro ha la seguente composizione: n. 3 componenti in rappresentanza dell'Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi migratori; n. 2 componenti in rappresentanza dell'ANCI; Consigliera di Parità Le riunioni del Tavolo di lavoro si svolgono di norma con cadenza mensile, fatta salva la possibilità di modifiche concordate. La convocazione delle riunioni del Tavolo viene trasmessa di norma entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per email, e con la stessa sono trasmessi i documenti e gli schemi di atti oggetto dell'analisi e della valutazione del Tavolo stesso. Su richiesta delle parti, le riunioni del Tavolo di lavoro possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di riferimento della legge regionale. La segreteria organizzativa del Tavolo è assicurata dagli uffici dell'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia. Per quanto non previsto dal presente protocollo di intesa, la concertazione tra la Regione e gli Enti Locali si svolge secondo le disposizioni delle leggi regionali che la disciplinano.