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Lavoro/ Fazio non crede alle 35 ore

Data: 03/06/1998 - Ora: 09:31
Categoria: Economia

Malgrado gli sforzi governativi per combattere la piaga della disoccupazione attraverso la creazione di strumenti come la riduzione dell'orario di lavoro in 35 ore, c'è chi come il governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, non è convinto che si possano creare posti di lavoro con provvedimenti simili. Nell'approfondimento il testo integrale del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 marzo 1998. (MN)
Il testo dello schema di Disegno di legge sull’orario di lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri del 24/3/98.

CAPO I Disposizioni in materia di orario di lavoro
ARTICOLO 1 - Orario di lavoro A decorrere dal 1^ gennaio 2001, per le imprese con più di 15 dipendenti l’orario normale di lavoro, secondo le modalità di calcolo previsti dai contratti collettivi di lavoro, è fissato in 35 ore settimanali, ai fini delle disposizioni del presente Capo. Sono confermate per le altre imprese le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e in ogni caso quelle di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.

ARTICOLO 2 - Maggiorazioni 1. - Per le ore di lavoro eccedenti l’orario di 35 ore di cui all’articolo 1, comma 1, oltre alle maggiorazioni retributive disposte dalla contrattazione collettiva, il decreto di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 stabilisce altresì, anche a modifica di quanto previsto dai commi da 18 a 21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorazioni contributive di diversa entità rispettivamente per le ore eccedenti l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 1 e per le ore eccedenti l’orario contrattuale, ove superiore.
2. - Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di cui all’articolo 5, nonché dall’articolo 13, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 196 del 1997, resta ferma la competenza esclusiva dei contratti collettivi in ordine alla regolazione del regime ordinario e di retribuzione dell’orario di lavoro.

ARTICOLO 3 - Modifiche all’articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, "Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale" All’articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali misure sono attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario. Dette aliquote si applicano quando l’orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono prioritariamente finalizzate ad incentivare la tempestiva conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la riduzione dell’orario di lavoro, a favorire l’efficacia di tali accordi sul piano della promozione di nuova occupazione, in particolare nei casi in cui sia prevista l’assunzione a tempo indeterminato di personale ad incremento dell’organico, nonché nei casi di nuovi insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nell’ambito di processi di gestione degli esuberi di personale".
Il decreto di cui all’articolo 13, comma 2, della medesima legge n. 196 del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4 - Verifica Entro il 1^ novembre 2000 il Governo verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale gli effetti delle misure di incentivazione alla riduzione dell’orario di lavoro di cui al presente Capo e le conseguenze della fissazione della durata dell’orario normale di lavoro in 35 ore settimanali ai sensi dell’articolo 1, in relazione alla situazione economica e sociale nei diversi settori produttivi e aree territoriali.

CAPOII Attuazione della direttiva 93/104/Ce
ARTICOLO 5 - Delega
1. - Il Governo è delegato ad emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni intese a dare attuazione alla direttiva n.93/104/Ce concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell’orario di lavoro. Il decreto legislativo, che terrà conto dell’avviso comune espresso dalle parti sociali, si confermerà ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre a quelli desumibili dalla stessa direttiva:
valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento per disciplinare la materia dell’orario di lavoro;
attuazione delle modifiche alla direttiva eventualmente intervenute fino all’esercizio della delega;
salva l’applicazione delle norme penali vigenti, previsione, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni, di sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni medesime secondo i criteri previsti dall’articolo 3, comma 1,lettera c)della legge 6 febbraio 1996, n.52, e della legge 6 dicembre 1993, n.499, nonché del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, relativamente alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di orario di lavoro;
introduzione, alla fine di evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori di attività interessati dalla normativa da attuare, delle necessarie modifiche e integrazioni alle discipline stesse, ricorrendo anche alla predisposizione di un Testo unico in materia di orario di lavoro.

2. - Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, del parere delle competenti Commissioni. Qualora il termine previsto per il parere scada nei 30 giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di 60 giorni. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo può emanare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 con la procedura di cui al presente comma.

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