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La Giunta pugliese approva le direttive per l'esodo del personale

Data: 17/07/2002 - Ora: 11:24
Categoria: Politica

La giunta regionale della Puglia ha approvato oggi le direttive relative all'incentivazione all'esodo del personale, così come previsto dall'art. 28 della legge regionale n. 7 del 21 maggio scorso, al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell' amministrazione regionale.

Tali disposizioni riguardano sia i dirigenti sia il personale appartenente alle categorie A•D. Nel caso dell' art.28 il dipendente presenta 'proposta' o 'istanza' per la risoluzione consensuale o la 'cessazione del servizio' con l' indicazione della data che, in ogni caso, non puo' essere posteriore al 1^ gennaio 2004. Inoltre, per consentire lo scaglionamento dell' esodo, la cessazione del rapporto non puo' avvenire prima che siano trascorsi i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, entro i quali e' possibile presentare la domanda. La proposta per la risoluzione consensuale dovra' essere presentata entro e non oltre il 19 agosto 2002. Dovra' comprendere, tra l' altro, generalita' complete, qualifica, sede di servizio, parere positivo o negativo del dirigente del Settore, dichiarazione inerente l' aver o meno maturato il diritto all' accesso al pensionamento. In caso di dichiarazione negativa occorre riportare gli anni, i mesi ed i giorni necessari al raggiungimento di tale diritto. I dipendenti dimissionari non possono in nessun caso essere riammessi in servizio; agli stessi non potranno, per un periodo minimo di 5 anni, essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca. Ai dipendenti interessati sara' erogata una indennita' supplementare pari a 8 mensilita' della retribuzione lorda spettante alla data della cessazione del rapporto per ogni anno derivante dalla differenza tra 65 anni e l' eta' anagrafica posseduta alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per un massimo di sei anni (48 mensilita'). Ai dipendenti che alla data di cessazione del rapporto di lavoro non abbiano ancora maturato il diritto di accesso alla pensione, e' erogata un' ulteriore indennita' derivante dalla differenza tra la data in cui tale diritto sara' maturato per un massimo di sei anni (24 mensilità).

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