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Il divieto di cumulo va in pensione

Data: 17/10/2008 - Ora: 10:23
Categoria: Economia

Saranno operative a partire dal 1^ gennaio 2009 le nuove disposizioni

Si potrà essere pensionati e continuare a lavorare tranquillamente, per il fisco italiano non è più un tabù. Sparirà definitivamente con il 2009 il divieto del cumulo per i pensionati che intendano proseguire la propria attività lavorativa. Ciò significa che un pensionato di anzianità privo dei requisiti necessari, e che arrotonda il proprio reddito con un'attività lavorativa, si libererà di ogni trattenuta.

Disposizioni normative

La nuova disciplina ha trovato veste formale nel Dl n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 ed intende smantellare i numerosi rapporti in "nero" tra aziende ed ex-dipendenti. Prima di esaminare le novità 2009, è importante soffermarsi sulla scadenza di martedì prossimo, 30 settembre. Infatti, per coloro che l'anno scorso hanno svolto attività lavorativa vige ancora l'obbligo di dichiarare all'Inps i redditi percepiti da lavoro autonomo utilizzando il modello 503. I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2007, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo saranno tenuti a dichiarare entro il 30 settembre - data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2007 - i redditi da lavoro autonomo conseguiti l'anno scorso. L'obbligo vale anche per coloro che svolgono attività nel corrente anno, in quanto sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2008. Novità in vista Con il nuovo anno le pensioni si anzianità saranno cumulabili, in maniera piena e totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il beneficio varrà anche per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare della gestione dei lavoratori parasubordinati. Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di vecchiaia liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infine, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne. Alcune eccezioni Saranno invece immuni dalla riforma gli assegni di invalidità che continueranno a essere oggetto di riduzioni. È da evidenziare che gli ulteriori contributi previdenziali versati dai pensionati consentono di poter ottenere una nuova pensione, nel caso in cui si maturano anni sufficienti a ottenere un ulteriore trattamento pensionistico oltre a quella principale. Nella realtà, tuttavia, le prestazioni che generalmente si conseguono sono la pensione supplementare o il supplemento di pensione.

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