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Data: 11/09/1998 - Ora: 10:28
Categoria:
Politica
Nello schema
infatti si dice esplicitamente ''dalla sentenza (si presume di grado definitivo
ndr.) deriverebbe, quale effetto necessario e automatico un congruo periodo
di interdizione attraverso la sospensione del diritto di elettorato e di
eleggibilita', l'interdizione dei pubblici uffici, l'incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione, di rivestire cariche sociali o ruoli di rappresentanza
nelle imprese''.
Questa parte dello schema, qualora fosse approvata, costringerebbe
nell'ipotesi di una condanna definitiva Silvio Berlusconi a ritirarsi dalle cariche sociali che ancora possiede nel suo gruppo e gli
impedirebbe di essere rieletto. Non e' questa l'unica novita' di rilievo dello schema governativo. A parte la figura unica di
corruzione e concussione e l'annunciata depenalizzazione per il finanziamento illecito ai partiti il progetto governativo prevede
l'amnistia per i reati comuni puniti fino a 4 anni ma a differenza di altri progetti del passato definiti colpi di spugna, esclude
dall'amnistia proprio i reati di tangentopoli come la malversazione e la corruzione. E' forse per questo motivo che nei primi
commenti la Procura di Milano, per voce del suo procuratore Francesco Saverio Borrelli, ha accolto positivamente l'ipotesi
governativa.
Non meno importante e' la parziale modifica che viene proposta nell'ambito dei processi con l'introduzione delle cosiddette
attenuanti speciali per coloro che ammettono i fatti contestati e corrispondono il maltolto. All'interno della maggioranza comunque
la proposta governativa non sembra trovare il totale accordo dei partiti che la compongono. Cosi' pare almeno in queste ore.
Sono sei le pagine nelle quali e' contenuto lo ''schema delle misure proposte dal governo in materia di giustizia''. Nelle prime righe
si legge ''per consentire un migliore avvio del giudice unico si rendono necessari una semplificazione normativa e un
alleggerimento del carico di lavoro attuale degli uffici giudiziari. Al tempo stesso appare opportuno conseguire l'obiettivo di una
normalizzazione politica senza la quale risulta estremamente difficoltoso portare a compimento le iniziative in corso di piu'
generale e ampia portata in materia di giustizia''. Si legge ancora nel primo paragrafo titolato ''Per il futuro'': ''la proposta dovrebbe
costituire un tassello dell'ampia riforma in elaborazione in parlamento in tema di regole di comportamento, controlli e procedure,
diretta a creare un sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi... la necessita' di un adeguamento delle norme penali, sia pure
nella prospettiva da ultimo delineata, e' naturalmente attuale e ineludibile anche per altre condotte storicamente connesse ai
fenomeni di corruzione politica''.
Nel paragrafo relativo a ''Norme in tema di corruzione e concussione'', la proposta del governo ''potrebbe prevedere il
trasferimento delle ipotesi di concussione per induzione nell'ambito del reato di corruzione e l'individuazione di una figura unitaria
di corruzione''. Si legge poi in seguito che ''un'attenuante ad effetto speciale dovrebbe essere riconosciuta al corruttore che abbia
agito dietro sollecitazione o induzione del corrotto mentre il meccanismo delle aggravanti potrebbe consentire di sanzionare in
modo adeguatamente differenziato la corruzione per un atto d'ufficio e quella per atto contrario''. Sempre in questo paragrafo si
parla della ''confisca in misura corrispondente al valore dell'indebita retribuzione ricevuta ed eventualmente anche la previsione di
pene pecuniarie che costituirebbero corollari conseguenti al particolare rigore che deve accompagnare la disciplina''.
La proposta del governo esclude un'ipotesi che era circolata. Infatti si legge che il progetto governativo ''non stabilisce un
trattamento fortemente differenziato, fino alla non punibilita', in favore del colpevole che indipendentemente e prima dell'intervento
dell'autorita' giudiziaria si pente restituendo il maltolto e collaborando attivamente per la ricostruzione del fatto e l'individuazione
degli autori. Tale meccanismo - sostiene la proposta governativa - non si armonizza con i principi generali ispiratori del nostro
sistema penale perche' generalizza un approccio premiale che si giustifica solo quando si tratta di disgregare dall'interno
organizzazioni criminali. Appare preferibile pensare a un forte accrescimento delle potenzialita' investigative''. In conclusione di
questo primo paragrafo si sostiene che ''si potrebbe in primo luogo prevedere che il Pubblico ministero al fine di acquisire elementi
probatori rilevanti possa differire l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' e dei sequestri''.
Prevista la depenalizzazione dei finanziamenti illeciti
Nel paragrafo B dello schema proposto dal governo si parla di un ''intervento normativo minimale che depenalizzi il finanziamento
illecito ai partiti al di sotto di una soglia quantitativa prefissata (che potrebbe essere al massimo di 100 milioni di lire). La legge
dovrebbe prevedere meccanismi adeguati ad impedire l'elusione del precetto fissando rigidi parametri temporali e soggettivi di
riferimento''. Secondo questa ipotesi la sanzione dovrebbe rientrare ''tra le ordinarie sanzioni amministrative ed essere rimessa,
come le altre, alla competenza del prefetto''.
Amnistia per i reati comuni fino a 4 anni
Secondo lo schema governativo ''il provvedimento di amnistia potrebbe essere formulato sostanzialmente sulla base del modello
per l'amnistia del 1990 in modo da coprire tutti i reati comuni puniti fino a 4 anni''. Il ministro di Grazia e Giustizia specifica in modo
da evitare polemiche sui pericoli di colpi di spugna che ''tra le fattispecie escluse dovrebbero rientrare le condotte dei reati tipici di
tangentopoli (malversazione, corruzione...), i reati in materia sessuale, quelli ambientali, l'usura. Anche il reato di illecito
finanziamento dei partiti, pur rientrando nel limite edittale previsto dall'amnistia - e pur essendo percepito dalla collettivita', quando
risulti con evidenza la finalizzazione della condotta al procacciamento dei mezzi economici per il funzionamento delle formazioni
politiche, con minore allarme - dovrebbe essere escluso dal provvedimento di clemenza al fine di rendere manifesta la volonta' del
governo di conservare una linea di particolare rigore per i reati legati, casualmente, ai fenomeni di corruzione''. Si legge ancora
nello schema governativo che ''per favorire la definizione rapida dei procedimenti relativi al finanziamento illecito dei partiti e ai fatti
di corruzione ad esso connessi si potrebbe prevedere l'introduzione di un'attenuante speciale applicabile per un tempo
predeterminato ai reati non amnistiati, direttamente collegati a quelli di illecito finanziamento. L'applicazione dell'attenuante
renderebbe possibile infatti il ricorso al patteggiamento anche nelle ipotesi in cui il rito alternativo e' stato precluso dai limiti di
pena. Anche al di fuori del patteggiamento esso introdurrebbe un fattore di sdrammatizzazione tale da favorire la conclusione dei
processi. L'attenuante - si legge ancora - conseguirebbe a una presnzione ex lege di attenuazione delle capacita' a delinquere del
soggetto desunta 1) dall'ammissione dei fatti contestati, 2) dalla corresponsione a titolo di riparazione pecuniaria dell'offesa
all'interesse pubblico, di una somma commisurata al ragguaglio della pena detentiva edittalmente prevista. Dalla sentenza
deriverebbe, quale effetto necessario e automatico un congruo periodo di interdizione attraverso la sospensione del diritto di
elettorato e di eleggibilita', l'interdizione dei pubblici uffici, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, di rivestire
cariche sociali o ruoli di rappresentanza nelle imprese. Tale particolare incapacita' che non dovrebbe durare meno di 5 anni e
potrebbe cessare solo con la riabilitazione, potrebbe essere modellata sulla falsariga del particolare stato attribuito dalla legge al
fallito o delle misure introdotte dalla legge 5590 in materia di mafia''.
Si legge ancora a proposito dei processi: ''l'applicazione della attenuante dovrebbe poter essere richiesta entro un termine
piuttosto breve dall'entrata in vigore della legge. Per i processi pendenti il termine dovrebbe decorrere dall'entrata in vigore della
legge, quando in quel momento sia gia' stata fatta la formale contestazione e dalla contestazione per gli altri. Dovrebbe
naturalmente trovare applicazione anche in fase esecutiva per i processi gia' definiti. Il tempo concesso per formulare la richiesta
non inciderebbe sui termini di prescrizione, che rimarrebbero nel frattempo sospesi. D'altro canto, dal punto di vista
dell'appetibilita' del beneficio occorre considerare che un provvedimento cosi' consegnato stabilisce un nesso diretto tra capacita'
a delinquere e concessione dell'attenuante: questo renderebbe senz'altro piu' difficoltoso l'ottenimento delle attenuanti
generiche''. Nelle sei pagine datate 10 settembre 1998 a proposito dei benefici penitenziari in favore dei condannati per delitti
aventi finalita' di terrorismo e di eversione si legge che ''potrebbe prevedersi l'ammissione al lavoro esterno o la concessione delle
misure alternative alla detenzione anche parzialmente in deroga alle condizioni previste dalla normativa in vigore''.
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