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Giustizia/ Ds, come cambiare il processo penale

Data: 13/11/1998 - Ora: 10:29
Categoria: Politica

Finita l'epoca del ministro "tecnico" mal sopportato nei due anni e mezzo di governo dell'Ulivo, i diessini che si occupano di giustizia annunciano pieno sostegno al nuovo Guardasigilli "politico", Oliviero Diliberto, e presentano alcune proposte di riforma del processo penale che tendono a rafforzare i diritti della difesa. In particolare vogliono intervenire sul famigerato articolo 513 appena riscritto dalla sentenza della Corte Costituzionale, e modificare l'articolo 192, che dà valore di prova alle dichiarazioni dei pentiti. (MN)

"Noi vogliamo contribuire a rasserenare il confronto sulla giustizia - spiega il capogruppo dei senatori diessini Cesare Salvi, affiancato dai colleghi che hanno contribuito a scrivere le proposte di legge - non solo in Parlamento ma anche fra le categorie intessate, a cominciare dagli avvocati", una "premessa essenziale" per porre rimedio al "disastroso funzionamento del servizio giustizia". E i segnali che arrivano dal neoministro Diliberto per gli uomini della Quercia sono rassicuranti: "Abbiamo apprezzato le priorità annunciate dallo stesso ministro per l'azione di governo e il fatto che egli abbia chiesto la collaborazione del Parlamento". Il nome di Giovanni Maria Flick non viene mai pronunciato, ma il cambiamento di clima nei rapporti tra Ds e via Arenula è evidente. Detto questo, secondo i senatori della Quercia occorre rimettere mano al codice di procedura penale con proposte che il responsabile giustizia di Forza Italia, Marcello Pera, definisce "un passo avanti rispetto alle posizioni precedenti". Dopo che la Corte Costituzionale ha deciso di far rientrare nei processi le dichiarazioni accusatorie di pentiti e altri imputati non confermate in aula davanti al giudice e agli avvocati difensori, i diessini propongono due modifiche: da un lato ridurre l'area di coloro che possono avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, equiparando ai testimoni gli imputati in procedimenti connessi già usciti dal processo (per esempio quelli che hanno patteggiato la pena); dall'altro stabilire che per dare valore di prova alle dichiarazioni non confermate in aula ci vogliono "altri elementi di diversa natura che ne confermino l'attendibilità". Quest'ultimo è un passaggio significativo, che i promotori della riforma riassumono così: "In sostanza, le dichiarazioni di un pentito che non ha risposto in aula non possono essere confermate da altri pentiti". La materia è molto delicata, soprattutto per ciò che riguarda i processi di mafia, e si intreccia con quanto previsto da un altro articolo del codice, il 192. Qui i senatori diessini propongono che "gli elementi di prova confermativi" alle accuse di un pentito possono essere le dichiarazioni di un altro pentito "solo se il giudice può fondatamente affermare che ogni singola dichiarazione è frutto di autonoma conoscenza del dichiarante"; il che significa - stando ai chiarimenti forniti dai promotori - che le confessioni valgono solo quando sono genuine e non suggerite da altri pentiti. Secondo la proposta queste nuove disposizioni dovranno essere applicate non solo nelle sentenze, ma anche agli ordini di carcerazione. Anzi, prima dell'arresto i Ds vorrebbero "la contestazione degli addebiti al catturando e l'instaurazione del contraddittorio davanti al gip", lasciando comunque la possibilità di un "fermo provvisorio, per un tempo limitatissimo, del catturando".

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