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Etichettatura latte: un successo il latte pugliese regalato al nuovo governop regionale

Data: 08/06/2005 - Ora: 09:23
Categoria: Economia

Da ieri in vigore la legge sull’obbligatorietà dell’origine

Grande successo oggi del latte fresco rigorosamente pugliese davanti al Palazzo del Consiglio regionale: tutti, assessori, consiglieri, il Presidente della Regione Puglia ed il neo Presidente del Consiglio hanno assaggiato il prodotto locale e hanno sottoscritto il "Patto con il Consumatore" affinché, così come per il latte fresco, i cittadini e gli imprenditori agricoli ottengano la stessa garanzia di rintracciabilità anche per gli altri settori, in modo da impedire che prodotti di dubbia provenienza e qualità, come l’olio spremuto da olive tunisine o la passata ottenuta da pomodori cinesi, siano spacciati per pugliesi. "Grazie alla nostra mobilitazione – ha commentato il direttore della Coldiretti Puglia, Giuseppe Brillante - è finalmente obbligatoria l’indicazione sulle etichette del latte fresco del luogo di provenienza della stalla di mungitura e non solo quello dello stabilimento di confezionamento, per evitare che venga spacciato come Made in Italy latte munto da vacche bavaresi, austriache, francesi, o slovene, per essere trasportato in cisterna ed imbustato in Italia. Si apre quindi definitivamente la strada per far uscire la produzione agricola regionale dall’anonimato e per consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli senza cadere nell’inganno del falso Made in Italy". Per questo la Coldiretti Puglia ha chiesto l’impegno del neo GOVERNO REGIONALE per: dare attuazione alla legge regionale n. 26 del 4.12.03 in materia di OGM che all’art. 4 dà impegno ai gestori delle mense pubbliche (scolastiche, ospedaliere,…) di utilizzare prodotti biologici e tradizionali nonché quelli a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Puglia"; istituire un valido sistema di controllo, coinvolgendo gli enti locali, per il rispetto dell’indicazione dell’origine per i prodotti già regolamentati: frutta fresca e verdura, uova fresche, miele e latte fresco; far completare il sistema di rintracciabilità e trasparenza sul latte intervenendo con l’obbligo di indicazione dell’origine anche per i prodotti trasformati del lattiero caseario. A partire da oggi, quindi, si può riconoscere l’origine del latte fresco con la zona di mungitura nel caso in cui sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine con l’indicazione di comune, provincia, regione, Italia, Stato UE o UE se proveniente da più stati dell’Unione Europea; provenienza del latte nel caso in cui non sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine con indicazione di provincia, regione, Italia o il nome dello stato dell’Unione Europea o UE per la provenienza da più Stati o paesi terzi.

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