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Enti Locali/ Trasparenza ai documenti amministrativi

Data: 10/06/1998 - Ora: 15:00
Categoria: Politica

I consiglieri comunali e provinciali possono continuare ad avere libero accesso ai documenti formati dall'amministrazione di appartenenza ed a tutte le notizie e informazioni utili all'esercizio delle loro funzioni. Molti consiglieri comunali e provinciali si sono dovuti rivolgere al Garante perché nei loro enti locali gli era stata negata, in nome della privacy, la possibilità di accedere a documenti ed informazioni. Il Garante per la protezione dei dati personali ha osservato che la legge 675 del 1996 non ha apportato modifiche alla normativa sulla trasparenza preesistente (in particolare le leggi 142 e 241 del 1990) e che il diritto di accesso in essa contenuto è compatibile con le nuove norme sulla privacy. (FM)
Il Garante, in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, ha affermato che la concreta individuazione da parte degli enti locali delle notizie e delle informazioni utili che possono essere necessarie ai consiglieri deve avvenire considerando che tutto ciò può essere funzionale allo svolgimento del proprio mandato. Così è possibile per loro, infatti, valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e di promuovere idonee iniziative.

Resta immutato l'obbligo del segreto nei soli casi espressamente previsti dalla legge, come, ad esempio, nel settore delle indagini penali per ciò che riguarda la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni, così come per i limiti contenuti nelle leggi sugli atti anagrafici, lo stato civile e le liste elettorali.

La legge sulla privacy stabilisce, inoltre, la necessità che i dati acquisiti dagli amministratori locali siano utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato. Il Garante ha poi segnalato al Governo la necessità che, nelle norme delegate che si dovranno varare in materia di dati sensibili nella pubblica amministrazione, si deve tenere conto in particolare che il consigliere può, nei limiti previsti, accedere anche ad alcuni dati di carattere sensibile.

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