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Data: 08/04/1999 - Ora: 18:33
Categoria:
Politica
E' vero che i tempi cambiano - rileva la Cassazione - e ''certe nudità, prima considerate inoffensive solo nel chiuso del campo nudisti, sono state poi accettate e divenute oggetto di indifferenza generale, ad esempio nelle spiagge'', ma per le 'coppiette' in macchina il discorso cambia.
''Sicuramente si deve escludere - proseguono - che si possa considerare comunque non osceno l'atto esaminato'' perché ''assume rilievo non solo che l'amplesso sia avvenuto in una macchina non 'velata' quanto il luogo in cui la stessa era parcheggiata''. In particolare contro la lieve pena comminata a Salvatore dal 'tollerante' Pretore di Massa, che aveva trovato il fatto in sé disapprovabile solo per ''violazione del buon gusto'', aveva fatto ricorso il Procuratore generale di Genova che invece sosteneva che ad essere violato era stato il comune sentimento del pudore. E il ricorso del Pg secondo la Suprema Corte merita ''integrale accoglimento''.
Perché la ''nozione'' di ''atti osceni'' rapporta al ''comune sentimento non l'oscenità di atti ed oggetti in sé considerata ma l'offesa che può derivarne al pudore''. ''Dunque la misura dell'osceno - aggiungono i supremi giudici - è la capacità offensiva, la quale non è avulsa, ma condizionata dal contesto in cui atti e oggetti si manifestano''. E un amplesso ''certamente non osceno in un ambiente riservato, lo diventa se è esibito sulla pubblica via''. Per questo il Pretore di Massa ha errato nell'escludere che il 'comportamento' di Salvatore non offendesse il pudore ma semplicemente il buon gusto. Adesso comunque - dato l'annullamento con rinvio del suo 'verdetto' - dovrà nuovamente riesaminare il caso.
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