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Corte Costituzionale: "Somatostatina gratis ai malati poveri"

Data: 27/05/1998 - Ora: 10:11
Categoria: Politica

Una sentenza della Corte Costituzionale dichiara parzialmente illeggittimo il "decreto Di Bella" del Ministero della Sanità. La somatostatina dovrà essere somministrata gratis ai malati poveri per tutto il periodo della sperimentazione. Il professore modenese, autore, tra l'altro, di numerose pubblicazioni in italiano e in inglese e che attualmente si trova in Brasile, si ritiene soddisfatto della sentenza costituzionale e ha dichiarato che ritornerà a prescrivere la sua cura. (MN) Una sentenza che probabilmente scontenterà molti, ma che, al tempo stesso, tutti potranno considerare una propria vittoria. Di certo la sentenza della Corte Costituzionale pubblicata oggi renderà di nuovo infuocata la discussione sulla "terapia Di Bella". E proprio nel giorno in cui sono attesi i primi risultati della sperimentazione. Una decisione che si presta a diverse letture: una mezza sconfessione del decreto voluto dal ministro Bindi, un chiaro stop ai "pretori d'assalto", ma anche forti limiti all'utilizzo del metodo del professore modenese, pur nell'ambilo di una ribadita libertà di cura. E da Rio de Janeiro, dove si trova in questi giorni, Di Bella ha subito commentato: "Sono soddisfatto, penso che ricomincero' a prescrivere. Ho sempre detto che questo decreto era contro il mio metodo; ora sono soddisfatto che si ricominci a vedere un po' di luce". Secondo la Consulta il decreto Di Bella va considerato illegittimo nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale delle specialità utilizzate nella cura dei tumori, per le quali è in corso la sperimentazione, a favore di "coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche". Ma in ogni caso, spiega la Corte spetta "esclusivamente al legislatore" colmare questa lacuna in base a principi di "ragionevolezza", per di più "con la più grande tempestività in ragione della particolare urgenza". La Consulta (la sentenza depositata oggi è la numero 185, redatta da Francesco Guizzi) ha precisato, che, sia pure entro determinati limiti che vengono individuati, il legislatore "è costituzionalmente tenuto a provvedere, nelle sua discrezionalità, agli interventi volti a garantire che possano usufruire del 'multitrattamento Di Bella' anche i soggetti, non ammessi alla sperimentazione, che non sono nelle condizioni di affrontare i relativi costi a causa di insufficienti disponibilità economiche, alla stregua di criteri che spetta esclusivamente al legislatore stabilire secondo ragionevolezza". La sentenza individua appunto anche i limiti entro cui un intervento in questa direzione del legislatore può essere esercitato. In primo luogo - si spiega - esiste un limite di tempo, vale a dire che la somministrazione gratuita della cura Di Bella ai malati terminali che siano in condizioni di indigenza dovrà essere resa possibile fino al momento in cui "sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del 'multitrattamento' Di Bella, momento in cui dovrà operare la disciplina a regime". A parte i limiti di tempo, vale a dire il fatto che la somministrazione dovrà essere garantita per tutto il periodo della sperimentazione (dopo di che entreranno in vigore norme definitive) la Consulta ha individuato altri requisiti che dovranno consentire la distribuzione gratuita della cura. In primo luogo, la Corte Costituzionale ha previsto una speciale deroga attribuita solo alle specialità del metodo Di Bella e non ad altre terapie alternative, in quanto in questo caso "si verificano le condizioni che distinguono questo (metodo, ndr) da tutti gli altri possibili casi di 'speranza terapeutica' riposta in qualsivoglia terapia che si supponga efficace". Oltre a questo, la somministrazione dovrà riguardare quei pazienti affetti da patologie tumorali comprese fra quelle che rientrano nella sperimentazione, "rispetto ai quali il medico ritenga sotto la propria responsaiblità, e sulla base di elementi obiettivi, che non esistano valide alternative terapeutiche tramite medicinali o trattamenti già autorizzati per tali patologie". In tutti gli altri casi - precisa la Corte - qualora esista la possibilità di "un trattamento già sperimentato e validato" non si può accampare la pretesa che lo Stato "debba essere comunque tenuto a fornire gratuitamente altre prestazioni mediche, anche solo ipoteticamente efficaci".

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