Dopo le accuse dell'on. Fitto nei confronti del presidente della Provincia Giovanni Pellegrino per manifesto conflitto di interessi, interviene un avvocato leccese, Luigi Mariano, il quale si interroga sulla legge attuale che regola il conflitto e su eventuali modifiche che potrebbero essere apportate ad un legge "che non ci piace e non ci convince", come scrive Mariano. "Può uno dei più famosi e bravi avvocati amministrativisti italiani diventare Presidente di Provincia ? Cosa deve fare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, del codice deontologico professionale e dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti dell'Istituzione Provincia per non essere accusato di conflitto d'interessi ?
La legge sul conflitto d'interessi (legge 20 luglio 2004 n. 215 "Norme in materia di conflitto di interessi") non può aiutarci a risolvere la tematica sollevata dall'On. Fitto perché è relativa ai soli titolari di cariche di Governo (Presidente del Consiglio, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Commissari Straordinari del Governo) ai quali è vietato, tra l'altro, di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;…" ed il conflitto d'interessi è così stabilito dalla legge (art. 3) "Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità …….., ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate…."
Il codice deontologico degli avvocati prevede e disciplina casi di conflitto di interessi (ART. 37) ed infatti " L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali."
Se il conflitto di interessi del Presidente della Provincia non è previsto dalla legge il codice deontologico forense disciplina i casi di conflitto di interessi dell'avvocato eletto Presidente perché L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa …….interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Il codice deontologico impone l'obbligo di astensione anche quando le parti in lite si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
Il comportamento del Presidente della Provincia, come quello di ogni altro amministratore, nell'esercizio delle proprie funzioni, "deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori.. e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Gli amministratori…. devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado." (art. 78 decreto legislativo n. 267/2000).
Non ci risulta che qualcuno abbia accusato il Presidente della Provincia di non aver improntato il suo comportamento a principi di imparzialità e di buona amministrazione o di aver partecipato alla discussione o alla votazione di delibere relative ad interessi propri o di suoi parenti e/o affini. L'accusa politica avanzata dall'On. Fitto consiste nel fatto che i figli del Presidente, in qualità di avvocati, hanno difeso <<interessi di privati in contrasto con decisioni, deliberazioni e interessi delle pubbliche amministrazioni compresa la Provincia di Lecce,e il Presidente Pellegrino dovrebbe dovrebbe invece tutelare gli interessi dell'amministrazione che presiede al di là di ogni dubbio>>.
L'accusa potrebbe apparire suggestiva, ma è certo che non si può assolutamente parlare di un caso di conflitto di interesi sia per la legge vigente, che per il codice deontologico forense e nemmeno di un caso di violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione o di un caso in cui possa sussistere alcun obbligo di astensione.
I pugliesi hanno deciso che l'On Raffaele Fitto non fosse più il Presidente della Regione Puglia, ma lo hanno eletto come Deputato al Parlamento italiano. Ci aspettiamo che presenti al più presto una proposta di legge che modifichi la disciplina sul conflitto di interessi in modo da farci rientrare le ipotesi di cui in questi giorni va parlando sulla stampa e sulle televisioni. Attendiamo di leggere questa sua proposta di leggee, soprattutto, di capire cosa cosa vuole proporre sulla materia.
E' possibile che su questi temi si possa fare una battaglia comune perchè l'attuale legge sul conflitto di interessi non ci convince e non ci piace".
Autore: Avv. Luigi Mariano, Lecce