Il TAR ha altresì condannato la Regione al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Pulsano.
E' stata pubblicata la sentenza con la quale il TAR Bari, accogliendo il ricorso del Comune di Pulsano ha annullato il decreto del Presidente della Giunta Regionale che, dopo la definitiva approvazione e l'entrata in vigore del nuovo PUG, aveva annullato, a distanza di circa un anno, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico. La sentenza del TAR Bari si appalesa di particolare interesse non solo per la novità della questione nel panorama giurisprudenziale sui rapporti tra Regione e Comuni nel processo di copianificazione e di formazione degli strumenti urbanistici generali, ma perché ricostruisce la normativa della Regione Puglia nel settore urbanistico edilizio chiarendone le finalità e i peculiari caratteri di novità. Condividendo le argomentazioni giuridiche svolte dal difensore del Comune Avv. Pietro Quinto, il TAR, nella sentenza, ribadisce innanzitutto la perentorietà dei termini che la Legge Regionale pugliese riconosce alla Regione per intevenire sulle scelte comunali nel procedimento di formazione del PUG. «Scopo di ciò – si legge in sentenza – è la consapevole scelta del legislatore regionale di chiudere una stagione amministrativa caratterizzata da procedimenti defaticanti e dilatati temporalmente, con una più corretta e funzionale delimitazione dei poteri degli enti coinvolti nel processo di pianificazione urbanistica generale più aderente alla "complessità ineguale del procedimento». Per quanto attiene la specifica vicenda dell'annullamento della deliberazione di approvazione definitiva del PUG di Pulsano, allorquando la Regione, per la scadenza del termine perentorio, aveva perso la potestà di intervenire nel procedimento di copianificazione, il TAR Bari accoglie integralmente il motivo di ricorso formulato dal difensore del Comune Avv. Pietro Quinto affermando la non appropriatezza ed anzi l'assoluta estraneità della disposizione invocata dalla Regione per esercitare un controllo di compatibilità del PUG dal quale era decaduto. La norma invocata infatti si riferisce all'annullamento d'ufficio a carattere straordinario delle singole concessioni edilizie, ma non può applicarsi a strumenti di pianificazioni generali e men che meno al PUG. Il TAR ha altresì condannato la Regione al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Pulsano. Commentando la decisione, l'Avv. Quinto ha sottolineato l'importanza della stessa perché travalica i confini del Comune di Pulsano ed interessa i corretti rapporti tra Regione e Comuni pugliesi nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici generali ponendo paletti ben precisi alla interferenza regionale sui poteri pianificatori degli Enti Locali. «Purtroppo – ha dichiarato l'Avv. Quinto – ci sono voluti cinque anni dalla data di adozione del piano avvenuta il 31/1/2003 perché la cittadinanza di Pulsano possa disporre del nuovo strumento urbanistico generale».