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Data: 13/05/1999 - Ora: 11:25
Categoria:
Politica
Il Presidente e
l'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta
comune sono quelli della Camera dei deputati
(art.63, c.2 Cost.).
Nella direzione dei lavori si applica il Regolamento della Camera dei deputati. Nel caso di
scioglimento anticipato delle Camere o quando manchino meno di tre mesi alla loro
cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del nuovo Parlamento; nel
frattempo si intendono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica in carica.
Il Presidente del Senato esercita le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso in
cuiquesti non possa adempierle.
Per i primi tre scrutini il Presidente è eletto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il
terzo scrutinio, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta.
Il Presidente eletto, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune,
pronunciando in tale occasione il messaggio d'insediamento.
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