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Barbanente relaziona su procedure energia da fonti rinnovabili

Data: 16/06/2008 - Ora: 10:00
Categoria: Economia

Barbanente relaziona su procedure energia da fonti rinnovabili

Il documento necessario per chi intende installare impianti per la produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

Di seguito, la comunicazione alla Giunta regionale dell'assessore al Territorio, Angela Barbanente, in ordine alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

"Nel recente passato, anche in attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo finalizzata alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, si è sviluppata una cospicua attività normativa statale e regionale in materia.
La Regione Puglia, in quest'ambito, si è distinta per l'impulso impresso allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con le scelte strategiche contenute nelPiano Energetico ambientale regionale.
Le politiche di sostegno alle fonti di energia pulita perseguite a livello nazionale, unite alle iniziative regionali di analogo segno, soprattutto volte a facilitare le procedure di autorizzazione, hanno determinato in Puglia una notevolissima crescita della domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili, attestata dalle puntuali ricognizioni statistiche compiute dall'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.
Le suddette circostanze, ossia l'aumento e l'intreccio delle produzioni normative statali e regionali e la concomitante impennata delle richieste di autorizzazione, secondo quanto si evince dalle numerose segnalazioni pervenute all'Assessorato all'Assetto del Territorio, stanno determinando negli enti locali da un lato dubbi e timori in merito alle modalità applicative del nuovo quadro normativo, dall'altro notevoli difficoltà di controllo delle proposte di localizzazione, aggravate in molti casi dall'assenza di adeguati strumenti amministrativi e strutture organizzative.
Da ultimo, sempre in base alle informazioni pervenute all'Assessorato, sembra che l'entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1, che, com'è noto, ha innalzato i limiti imposti dalla Finanziaria 2008 per poter autorizzare impianti di piccola potenza con la sola DIA, abbia aggravato le difficoltà operative e interpretative dei Comuni, con il rischio che una norma che aveva lo scopo primario di semplificare e accelerare il procedimento autorizzativo si traduca in una
complicazione dei procedimenti e ne renda più incerti gli esiti.
Si deve considerare inoltre che gli enti locali, per evitare un'incontrollabile proliferazione di impianti sul territorio comunale specie ai fini della tutela di paesaggi agrari e rurali ritenuti di elevato valore, stanno emanando atti di indirizzo che pongono limiti all'insediamento di impianti mediante la procedura autorizzativa in questione. Il rischio, in questo caso, consiste nella disomogeneità degli indirizzicomunali, con negative ripercussioni sulla chiarezza del quadro di riferimento per gli operatori del settore energetico da fonti rinnovabili.
Infine, occorre valutare il rischio che, in ragione delle diverse interpretazioni comunali delle norme in questione, si sviluppi un contenzioso, e una conseguente giurisprudenza, che altro non farebbe che accrescere il clima di incertezza per gli enti locali e gli operatori. A questo proposito merita richiamare l'Ordinanza del TAR Puglia (sezione prima) su ricorso proposto contro il Comune di Lucera per l'annullamento delle determine dirigenziali con cui il Comune rigettava tre DIA presentate e diffidava la società ricorrente dalla realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1Mw. In particolare, l'interpretazione data dal TAR al secondo comma dell'art. 27 della RL 1/2008 è che questo, "nel menzionare la facoltà di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici, richiama il primo comma della medesima disposizione che pone alla lettera a) il requisito della integrazione degli impianti fotovoltaici con strutture industriali, commerciali o di servizi che risulta viceversa assente nel caso in esame".
In altri termini, il TAR ha interpretato la disposizione nel senso di estendere il regime della DIA ai soli impianti fotovoltaici da localizzare in zona agricola che sono destinati ad essere realizzati su edifici industriali, commerciali e servizi, ovvero ad essere collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire. Al di fuori di tale ipotesi, la realizzazione di impianti in zona agricola resta assoggettata al regime dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.
Tutte le questioni su esposte sono state affrontate in una riunione tecnica svoltasi in data 12 giugno u.s. presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, che ha coinvolto, oltre al Capo di Gabinetto e alla sottoscritta, rappresentanti dei Settori regionali Sviluppo economico ed Ecologia. Ne è emersa l'urgenza, da tutti condivisa, di sviluppare due azioni parallele consistenti in: 1. Emanazione in tempi rapidissimi di un atto di indirizzo regionale volto a fare chiarezza in merito ad alcuni problemi interpretativi posti in particolare dall'art. 27 più volte citato;
2. Insediamento di una commissione interassessorile incaricata di elaborare una normativa di riordino dell'intera materia alla luce degli esiti prodotti dai vari provvedimenti legislativi e regolamentari di fonte statale e regionale susseguitisi nel recente passato."

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