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Agricoltura: approvate due leggi regionali per la raccolta dei funghi

Data: 03/09/2003 - Ora: 12:31
Categoria: Politica

Entrambe le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.99 del 29 agosto 2003

La Giunta regionale ha approvato due leggi mirate al settore alimentare: - Legge regionale 25 agosto 2003, n.12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n.352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376"; - Legge regionale 25 agosto 2003, n. 13 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi". Entrambe le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.99 del 29 agosto 2003. La prima di esse fissa le norme e le modalità di raccolta e commercializzazione dei funghi, nonché le relative sanzioni per inosservanza, al fine di garantire la ricostruzione ed il miglioramento dell’ecosistema forestale. Sul territorio regionale è consentita la raccolta dei funghi spontanei solo nei giorni pari della settimana, oltre alla domenica, per specie commestibili e non, per una quantità non eccedente i 3 chilogrammi al giorno per persona di età non inferiore ai 14 anni. La raccolta del prodotto è subordinata al rilascio, da parte degli enti autorizzati, di apposito patentino e/o permesso di raccolta che hanno carattere personale e sono rilasciati a seguito di un corso formativo gestito dai centri di controllo micologico delle Aziende sanitarie locali. La seconda legge è finalizzata alla disciplina della raccolta e della coltivazione, conservazione e consumo dei tartufi, allo scopo di promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo degli stessi. Sono, pertanto, definite le specie commestibili e gli ambiti di raccolta del tartufo. E’ consentita la costituzione di consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi con compiti, anche, di sorveglianza e di gestione della raccolta, selezione e conservazione del prodotto. La raccolta è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole. Per praticare la raccolta, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta stessa. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame, dalla Provincia. I Comuni sono autorizzati a disciplinare: -la raccolta e la vendita dei tartufi -i divieti -le sanzioni -la vigilanza.

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