Entrambe le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.99 del 29 agosto 2003
La Giunta regionale ha approvato due leggi mirate al settore alimentare:
- Legge regionale 25 agosto 2003, n.12 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n.352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376";
- Legge regionale 25 agosto 2003, n. 13 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi".
Entrambe le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n.99 del 29 agosto 2003.
La prima di esse fissa le norme e le modalità di raccolta e commercializzazione dei funghi, nonché le relative sanzioni per inosservanza, al fine di garantire la ricostruzione ed il miglioramento dell’ecosistema forestale.
Sul territorio regionale è consentita la raccolta dei funghi spontanei solo nei giorni pari della settimana, oltre alla domenica, per specie commestibili e non, per una quantità non eccedente i 3 chilogrammi al giorno per persona di età non inferiore ai 14 anni.
La raccolta del prodotto è subordinata al rilascio, da parte degli enti autorizzati, di apposito patentino e/o permesso di raccolta che hanno carattere personale e sono rilasciati a seguito di un corso formativo gestito dai centri di controllo micologico delle Aziende sanitarie locali.
La seconda legge è finalizzata alla disciplina della raccolta e della coltivazione, conservazione e consumo dei tartufi, allo scopo di promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo degli stessi.
Sono, pertanto, definite le specie commestibili e gli ambiti di raccolta del tartufo.
E’ consentita la costituzione di consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi con compiti, anche, di sorveglianza e di gestione della raccolta, selezione e conservazione del prodotto.
La raccolta è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole. Per praticare la raccolta, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta stessa. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame, dalla Provincia.
I Comuni sono autorizzati a disciplinare:
-la raccolta e la vendita dei tartufi
-i divieti
-le sanzioni
-la vigilanza.